Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Il contributo dello Stato al finanziamento per gli anni 2006, 2007 e 2008 dei programmi di AAA e di TAA da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, e per l'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 4, comma 3, è pari al 60 per cento della spesa annua complessiva effettuata da ciascuno dei medesimi soggetti di cui all'articolo 4 per tali finalità.

      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007

 

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e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.